Gestione SRL Semplificata

La SRL Semplificata è una nuova forma societaria introdotta dal D.L. 1/2012 e modificata dal D.L. 76/2013, che offre indubbi vantaggi di costo in fase di start up (per approfondimenti sulla SRL Semplificata clicca qui e qui).

Tuttavia, la Gestione SRL Semplificata presenta alcuni aspetti critici, dovuti al fatto che l’atto costitutivo è redatto in conformità ad un modello standard tipizzato le cui clausole sono inderogabili per legge. La SRL Semplificata non può:

– spostare la data di chiusura del bilancio al 31/12 dell’esercizio successivo a quello di costituzione: pertanto se la SRLS è stata costituita in data 31/12/2015 è tenuta a redigere e a depositare il bilancio al 31/12/2015, anche se solo per un giorno;

– acquisire partecipazioni in altre imprese (ciò deve essere previsto dallo statuto a norma dell’art. 2361 c.c., ma tale documento è assente nella SRL Semplificata);

– conferire beni, crediti o servizi nella società al momento della costituzione (art. 2463 bis c.c.); è quindi esclusa la figura del socio prestatore d’opera nella SRL Semplificata;

– avere come soci persone giuridiche: la quota può quindi essere trasferita soltanto a persone fisiche;

– distribuire utili ai soci fino a che il capitale sociale e la riserva legale non abbiano raggiunto un importo pari a 10.000 euro; inoltre la quota di utili da accantonare a Riserva Legale è pari al 20% degli utili e non al 5% come previsto per le SRL ordinarie (art. 2463 c. 5 c.c.);

– derogare per volontà delle parti a quanto disposto dal Codice Civile in tema di modalità di convocazione e svolgimento dell’Assemblea. In particolare, nella SRL Semplificata l’Assemblea va convocata obbligatoriamente almeno otto giorni prima mediante lettera raccomandata (art. 2479 bis) e non è prevista la possibilità di una seconda convocazione (se l’Assemblea va deserta, essa va riconvocata con nuovo avviso). Non è neppure prevista la decisione dei soci adottata mediante consultazione scritta e non è possibile prevedere maggioranze particolari per determinate decisioni sociali.

Inoltre, è molto importante monitorare costantemente l’andamento della società durante l’anno, al fine di capire immediatamente se la società realizzerà una perdita d’esercizio ed eventualmente provvedere in corso d’anno al finanziamento della società in conto copertura perdite. In caso contrario, infatti, si rischia di chiudere l’esercizio con una perdita che erode il capitale sociale (art. 2482 ter c.c.) e di dover ricorrere al Notaio per ridurre e contestualmente reintegrare il capitale, per evitare lo scioglimento della società.

Questi sono solo alcune delle criticità che si incontrano nella Gestione SRL Semplificata, resa difficoltosa anche dalla relativa novità della normativa e dalla scarsa dottrina in materia. Meglio affidarsi a Professionisti esperti.

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