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SRL Semplificata Unipersonale

Se non si hanno soci e si ha in mente di costituire una società di capitali, una delle soluzioni da prendere in considerazione è la SRL Semplificata Unipersonale.

La SRL Semplificata è una srl costituita per atto pubblico in conformità ad un modello standard tipizzato (per accedere al testo del modello clicca qui) e ha un capitale sociale compreso fra 1 e 9.999,99 euro.

Il D.L. 76/2013 ha soppresso il limite dei 35 anni di età per i soci di SRL Semplificate: pertanto oggi è possibile aprire una SRL Semplificata Unipersonale anche se si ha un’età superiore ai 35 anni.

La scelta di questa forma societaria presenta alcuni indubbi vantaggi in termini di costi di start up, in quanto:

– l’onorario del Notaio per la costituzione è pari a zero (si risparmia dagli 800 ai 1.300 euro)

– per la costituzione non sono dovuti diritti di segreteria nè bolli (si risparmiano 155 euro)

– il capitale sociale necessario per la sua costituzione può essere anche solo 1 euro. Il conferimento del capitale è obbligatoriamente in denaro e integralmente versato al momento della costituzione.

Oltre a questi vantaggi, occorre considerare che, se la forma della SRL Semplificata pone alcune difficoltà gestionali in società composte da più soci (per maggiori informazioni clicca qui), essa si adatta particolarmente all’unico socio, che non ha necessità di fissare nell’atto costitutivo regole di svolgimento dell’assemblea o particolari diritti a tutela dei soci di minoranza.

Nella SRL Semplificata Unipersonale (come nella SRL unipersonale):

– delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio, il socio unico conserva il beneficio della responsabilità limitata, purché sia data adeguata pubblicità delle generalità del socio presso il Registro delle Imprese;

– la società menziona l’esistenza di un unico socio in tutti gli atti e nella corrispondenza;

– i contratti fra la società e l’unico socio e le operazioni a favore di quest’ultimo devono risultare da atto scritto avente data certa per essere opponibili ai creditori (art. 2478 c. 3 c.c.); in alternativa possono essere trascritti sul Libro delle Decisioni degli Amministratori.

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