Regime IVA per Cassa – Quando conviene?
Il Regime IVA per Cassa, istituito nel 2012 dall’art. 32-bis del D.L. 83, consente di posticipare il versamento dell’IVA sulle vendite: anziché pagare l’IVA nel mese/trimestre successivo all’emissione della fattura, aderendo a questo regime è possibile versare l’imposta nel mese/trimestre successivo all’incasso della fattura.
Ciò consente di non dover anticipare all’Erario somme di cui si avrà disponibilità solo in un momento successivo (l’IVA a debito diventa comunque esigibile dopo un anno dall’emissione della fattura, indipendentemente dall’effettivo incasso).
Il principale requisito per l’accesso a questo regime è costituito da un volume d’affari annuo non superiore ai 2 milioni di euro.
Per accedere al regime non è richiesta alcuna comunicazione preventiva, è sufficiente il comportamento concludente del contribuente: si liquiderà quindi l’imposta secondo i principi dell’IVA per Cassa e si apporrà sulle fatture di vendita la dicitura “Operazione con imposta ad esigibilità differita, ai sensi dell’art. 32 bis del D.L. 83/2012″. Occorrerà poi comunicare l’adesione al Regime IVA per Cassa in Dichiarazione IVA Annuale.
Prima di aderire a questo regime agevolativo occorre valutarne attentamente la convenienza per alcune ragioni:
- L’opzione, una volta esercitata, è vincolante per tre anni;
- Il regime si applica solo alle operazioni intercorse con altri soggetti IVA italiani, perciò non è conveniente per le imprese che vendono prevalentemente a privati o a soggetti esteri;
- Non è particolarmente conveniente per i professionisti, i quali, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/1972, sono tenuti ad emettere fattura e a versare la relativa imposta al momento dell’incasso del corrispettivo;
- È conveniente per imprese di piccole dimensioni, che cedono beni o servizi ad altre imprese e che hanno concordato condizioni di pagamento piuttosto lunghe coi propri clienti.
Se stai valutando di adottare il Regime IVA per Cassa, non esitare a richiederci un parere e un preventivo gratuito.