Home Articles Fisco Nuove ipotesi di Reverse charge

Nuove ipotesi di Reverse charge

La legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ha previsto nuove ipotesi di reverse charge nell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.

Il meccanismo del reverse charge prevede l’emissione della fattura da parte del cedente o prestatore senza addebito d’imposta e l’obbligo di inversione contabile da parte del cessionario o committente, con conseguente mancato esborso finanziario dell’Iva e neutralità dell’imposta garantita dalla doppia registrazione del documento.

Tra le nuove ipotesi di Reverse charge, la prima che andremo ad analizzare è prevista dalla nuova lettera a-ter) del comma 6 dell’art. 17, che prevede l’applicazione del reverse charge alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”. Considerando l’ambito oggettivo della disposizione, l’elemento comune delle prestazioni indicate riguarda il riferimento agli edifici, con la conseguenza che devono escludersi tutte quelle prestazioni afferenti beni mobili, come ad esempio il completamento di un impianto o la pulizia dello stesso. Considerando l’ambito soggettivo, nulla rileva il tipo di attività svolta dal soggetto passivo che pone in essere l’operazione. È prevista ,in ogni caso, l’esclusione delle operazioni rientranti nell’ambito delle cessioni di beni, in quanto la norma si riferisce esplicitamente alle sole prestazioni di servizi. La novità in questione è entrata in vigore il 1° gennaio 2015 e non necessita di alcuna autorizzazione comunitaria. Particolarmente importante è notare come la neutralità dell’imposta non sarà più garantita però per i soggetti che emettono fatture esenti ai sensi dell’art.10 del D.p.r. 633/1972 (per esempio medici, assicurazioni etc) che diventeranno soggetti debitori di imposta con conseguenti adempimenti contabili e fiscali.

Le nuove ipotesi di reverse charge interessano anche il disposto dell’articolo 74 del D.p.r.633/1972 che, sempre ad opera della Legga di Stabilità, integra nel comma 7 la previsione del reverse charge alle cessioni di bancali di legno (cd. “pallet”) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Si dovrà , invece, attendere il via libera comunitario per l’estensione dell’inversione contabile alle forniture di beni nei confronti delle imprese della grande distribuzione, prevista nella nuova lett. d-quinquies) del comma 6 dell’art. 17.

Infine, nuove ipotesi di reverse charge sono state inserite nel settore dell’energia. In tale settore la portata temporale è limitata (fino al 2018 compreso). Tale novità ha efficacia già dal 1° gennaio 2015 e sono state inserite nelle nuove lettere d-bis), d-ter) e d-quater) dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, prevedendo l’applicazione del reverse charge ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (in conformità alla Direttiva 2003/87/CE), ai trasferimenti di altre unità utilizzabili dai gestori per conformarsi alla predetta direttiva, nonché alle cessioni di gas e di energia elettrica ai soggetti passivi rivenditori (come definiti dall’art.7-bis, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972).

Se vuoi capirne di più e non farti trovare impreparato dalle nuove ipotesi di Reverse charge introdotte dalla Legge di Stabilità inviaci un quesito.

Maria Bulfaro
Dott.ssa Maria Bulfaro

    Share

    Leggi la nostra policy privacy Privacy policy