Home Articles Fisco La disciplina delle prestazioni occasionali

DOMANDA: Ho effettuato una prestazione di servizi nei confronti di un terzo dietro corrispettivo, ma non sono in possesso di Partita IVA. Come devo fare per dichiarare la prestazione ai fini fiscali?

RISPOSTA: La fattispecie delineata rientra nell’ambito delle cosiddette “Prestazioni Occasionali”. Tali operazioni sono ricomprese nel disposto dell’art. 2222 del Codice Civile, che disciplina il contratto d’opera, e sono dettagliatamente previste all’art. 61 comma 2 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 (“Legge Biagi”).

Affinché un’operazione possa rientrare nella fattispecie della prestazione occasionale, e quindi possa essere effettuata anche senza apertura di Partita IVA, occorre che:

üla prestazione abbia carattere saltuario, occasionale, non abituale;

üfra prestatore d’opera e committente non si instauri alcun vincolo di subordinazione;

È possibile svolgere più prestazioni occasionali nel corso dell’anno, a condizione che le prestazioni svolte nei confronti di ogni singolo committente non superino i 30 giorni, (oppure le 240 ore nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona) – se si supera tale soglia il rapporto di lavoro si qualifica come collaborazione a progetto.

NB: Alcune categorie di lavoratori non possono svolgere attività di prestazioni occasionali: ad esempio, i professionisti iscritti ad Albi Professionali, i collaboratori presso Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche, i componenti di Consigli di Amministrazione, coloro che percepiscono una pensione.

 

OBBLIGHI COLLEGATI ALLA PRESTAZIONE OCCASIONALE:

  • RICEVUTA: Ai sensi della normativa fiscale vigente, è obbligatorio emettere una ricevuta di prestazione occasionale, dove siano evidenziati i dati del prestatore d’opera, del committente e l’importo corrisposto (v.modello).
  • RITENUTA D’ACCONTO:

se il COMMITTENTE è un PRIVATO O una SOCIETÀ NON RESIDENTE IN ITALIA: NO RITENUTA D’ACCONTO

se il COMMITTENTE è una SOCIETÀ RESIDENTE IN ITALIA: Sì RITENUTA D’ACCONTO PARI AL 20% DEL COMPENSO PATTUITO. La ritenuta d’acconto va evidenziata all’interno della ricevuta e il committente deve provvedere al suo versamento entro il 16 del mese successivo mediante Modello F24 (codice tributo 1040).

  • MARCA DA BOLLO: Se la ricevuta è di importo superiore ad € 77,47 è obbligatorio apporre la marca da bollo di € 2.
  • CONTRIBUTI INPS: Se i compensi complessivamente percepiti per prestazioni occasionali durante l’anno solare sono INFERIORI a € 5.050 netti (circ. 28 del 26/02/2014): non sorgono obblighi contributivi

Se invece i compensi superano l’importo di € 5.050 annuo, è obbligatorio iscriversi alla Gestione Separata INPS ed evidenziare la RIVALSA INPS del 4% all’interno della ricevuta.

  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI: I redditi derivanti da prestazioni occasionali vanno riportati nel quadro RL del Modello Unico (Redditi Diversi). Se gli unici redditi percepiti nel corso dell’anno derivano da prestazioni occasionali e questi non superano l’importo di € 4.800 (al lordo della ritenuta d’acconto), non è obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi. In ogni caso, se il committente ha operato la ritenuta d’acconto, è comunque consigliabile presentare l’UNICO, per poter recuperare le somme trattenute a titolo di acconto.Elena Pancotti

Se necessitano ulteriori informazioni non esitate a richiederci un parere gratuito.

 

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