Home Articles Fisco Deducibilità Perdite su Crediti

Deducibilità Perdite su Crediti

In periodi di crisi come questo succede spesso di vantare dei crediti nei confronti di clienti insolventi, crediti scaduti da lungo tempo e per i quali non si prevede più alcuna possibilità di realizzo.

Quando e a che condizioni le perdite derivanti da questi crediti risultano deducibili ai fini fiscali? Vediamo alcuni casi di Deducibilità Perdite su Crediti.

Innanzitutto una premessa: dal punto dell’iscrizione dei crediti in bilancio, l’articolo 2426 n. 8 del Codice Civile impone di iscrivere i crediti al loro presumibile valore di realizzazione, obbligando così gli Amministratori a valutare annualmente l’esigibilità dei crediti iscritti in bilancio. Se il presunto valore di realizzazione è inferiore al valore nominale dei crediti, la differenza va iscritta nel passivo in apposito Fondo di Svalutazione Crediti.

Se ai fini civilistici occorre sempre svalutare i crediti divenuti inesigibili, ai fini fiscali la Deducibilità Perdite su Crediti è possibile solo in presenza di determinate condizioni (art. 101 c. 5 TUIR):

– se il credito è scaduto da più di sei mesi ed è di importo non superiore a 2.500 euro (c.d. microcrediti);

– se il credito risulta prescritto (il termine di prescrizione ordinaria per i crediti commerciali è di 10 anni, 5 anni per i canoni di locazione, 3 anni per le prestazioni professionali, 1 anno per le provvigioni);

– se il debitore è stato investito da una procedura concorsuale (es. fallimento, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti);

– se il credito è stato cancellato dal bilancio per il verificarsi di eventi come la cessione del credito pro soluto, l’atto di transazione con il debitore o la rinuncia al credito;

– se la perdita risulta definitiva perché il credito non potrà essere in alcun modo incassato in futuro. In caso di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria il contribuente sarà chiamato a dimostrare la definitività della perdita sulla base di elementi certi e precisi.

Oltre alle possibilità previste dall’art. 101 c. 5 TUIR, l’art. 106 TUIR prevede che le svalutazioni dei crediti commerciali iscritti in bilancio siano deducibili nel limite dello 0,5% del valore nominale dei crediti stessi (tuttavia, il Fondo Svalutazione Crediti a fine esercizio non deve superare il 5% del valore nominale dei crediti).

In ultimo, le perdite su crediti non risultano mai deducibili ai fini IRAP.

Per maggiori informazioni su Deducibilità Perdite su Crediti contattaci compilando il seguente Form:

 

    Share

    Leggi la nostra policy privacy Privacy policy