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Rimborso Spese Chilometriche – Il regime di deducibilità sempre più restrittivo per i costi dell’autovettura, fa sì che molte imprese abbiano deciso di ridimensionare il parco auto aziendale, obbligando dipendenti, amministratori e collaboratori ad utilizzare le proprie autovetture a fronte del rimborso delle spese sostenute.

Dal punto di vista del trattamento fiscale da riservare ai rimborsi chilometrici, si deve ragionare in funzione della (eventuale) tassazione del dipendente e/o amministratore (la norma di riferimento è l’art. 51 c. 5 DPR 917/86) e della deducibilità dei costi per l’impresa (art. 95 c.3 DPR 917/86).

Per quanto concerne la posizione del dipendente e/o amministratore, bisogna rilevare l’ambito territoriale della trasferta perché gli eventuali rimborsi percepiti in relazione all’utilizzo dell’autovettura nel territorio comunale in cui è stabilita la sede di lavoro del dipendente e/o amministratore sono per questi pienamente tassabili, mentre se la trasferta è al di fuori del territorio comunale assume rilievo la modalità di erogazione del rimborso.

Nel caso in cui il rimborso avvenga a forfait, l’indennità complessivamente erogata per le spese di vitto-alloggio-viaggio-trasporto non concorre a formare il reddito nella misura massima giornaliera pari a euro 46,48 (euro 77,47 per le trasferte all’estero); se invece il rimborso avviene in modo analitico, cioè con un’indennità chilometrica basata sul tragitto effettivamente percorso nella trasferta, quanto ricevuto dal dipendente e/o dall’amministratore non concorre alla determinazione del suo reddito.

Per quanto riguarda, invece, la deducibilità, dei rimborsi erogati al dipendente e/o all’amministratore (e collaboratori coordinati continuativi) per l’utilizzo della propria autovettura, non è totale per l’impresa, ma limitata al costo di percorrenza relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, che diventano 20 per i diesel.

Nel caso in cui venga utilizzata un’autovettura con una potenza superiore, la deduzione dovrà essere quindi “ridimensionata” in funzione dei cavalli fiscali posseduti dal veicolo; il riferimento da utilizzare per l’individuazione degli importi da prendere in considerazione in relazione ai diversi veicoli è rappresentata dalle tabelle Aci, che vengono aggiornate due volte all’anno.

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