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Affitto Azienda o Affitto Ramo Azienda – Aspetti Civilistici

La disciplina civilistica è contenuta nell’articolo 2555 del codice civile che definisce l’Azienda come “il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. La possibilità di stipulare contratti di affitto azienda aventi ad oggetto questultima è prevista dall’art. 2562 del codice civile il quale, si limita a prevedere che all’affitto azienda si applichino le medesime norme previste dall’art. 2561 del c.c. in tema di usufrutto d’azienda. La normativa applicabile all’affitto azienda prevede:

  • Obblighi del concedente: Il concedente è tenuto a consegnare l’azienda all’affittuario secondo le caratteristiche pattuite nel contratto, in modo che possa servire alla funzione a cui è destinata;
  • Obblighi dell’affittuario: l’affittuario deve gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservarne l’efficacia dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte;
  • Forma del contratto: i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto. Gli stessi, redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese entro 30 giorni dalla stipulazione;
  • Differenze di inventario: Al fine di permettere al concedente la conservazione del valore economico dell’azienda concessa in affitto il codice civile riconosce allo stesso, l’obbligo di ricevere (art. 2561 comma 4 del codice civile) un indennizzo in denaro corrispondente alla differenza tra le consistenze d’inventario all’inizio ed alla fine del rapporto sulla base dei valori correnti al termine dell’affitto.

Le differenze inventariali devono essere espressamente disciplinate nel contratto di affitto e sono di due tipi:

  1. Differenze qualitative (art.2561 del cc comma 2) derogabili: derivano dal deperimento e deterioramento dei beni per effetto dell’utilizzo da parte dell’affittuario. L’affittuario deve tenerne conto mediante l’accantonamento in Bilancio di quote di ammortamento per la ricostruzione dei beni in affitto.
  2. Differenze quantitative (art.2561 del cc comma 4) inderogabili: imputabili ai beni mancanti o ai beni in più rispetto all’inventario iniziale.
  • Divieto di concorrenza: a chi cede in affitto un’azienda si estende, per tutta la durata del contratto, il divieto di concorrenza previsto dall’art. 2557 c.c., ovverosia il divieto di iniziare una nuova impresa in grado di sviare la clientela dall’azienda ceduta in affitto;
  • Successione nei contratti di lavoro: l’affittuario dell’azienda subentra in tutti i contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda che non abbiano carattere personale. I contratti di lavoro continuano con l’affittuario, e il lavoratore conserva tutti i suoi diritti. Se l’affitto si estende anche ai crediti, la cessione di questi, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi dal momento dell’iscrizione del contratto di registro delle imprese. (continua)

Maria Bulfaro
Dr.ssa Maria Bulfaro

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