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Il pvc non impedisce il ravvedimento – Con riferimento ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate sono stati introdotti nuovi limiti temporali entro i quali può essere perfezionato il ravvedimento, con riduzioni delle sanzioni via via decrescenti.

Mentre fino allo scorso 31 dicembre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui si è commessa la violazione rappresentava il limite invalicabile per il perfezionamento del ravvedimento operoso, da effettuarsi con la riduzione (confermata) delle sanzioni ad 1/8, con le modifiche della Legge di Stabilità, non vi è più alcuna limitazione di carattere temporale (potendosi il ravvedimento perfezionare sino al termine di prescrizione).

Le nuove sanzioni previste sono le seguenti:

  1. sanzione pari ad 1/7 per i ravvedimenti perfezionati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa (o quando non è prevista una dichiarazione periodica entro due anni dalla violazione);
  2. sanzione ridotta ad 1/6 se il ravvedimento avviene oltre il termine individuato al punto 1.

Gli accessi, le ispezioni e le verifiche non sono più cause ostative che precludono la possibilità di effettuare il ravvedimento, nuovamente però limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Il ravvedimento non può essere effettuato soltanto quando viene notificato un avviso di accertamento o di liquidazione, o ancora un avviso bonario per effetto della liquidazione automatica o del controllo formale della dichiarazione. Neppure il processo verbale di constatazione rappresenta dunque più una causa ostativa al ravvedimento operoso con riduzione delle sanzioni sia ad 1/5. Il ravvedimento non impedirà però all’Amministrazione di proseguire i controlli e le verifiche.

Maria Bulfaro
Dott.ssa Maria Bulfaro

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