Home Articoli Fisco Finanziamenti soci comunicazione: obbligo entro il 30 Ottobre

Entro il 30 Ottobre 2014 tutti i soggetti che esercitano attività di impresa sono tenuti ad effettuare la comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati dei soci o dei familiari dell’imprenditore che hanno concesso finanziamenti all’impresa nell’anno 2013.

Tale Comunicazione rientra fra gli strumenti che l’Agenzia delle Entrate ha a disposizione per la ricostruzione sintetica del reddito individuale.

Vediamo in dettaglio in cosa consiste la comunicazione dei finanziamenti ai soci.

SOGGETTI OBBLIGATI: Chiunque eserciti attività di impresa (esclusi: società semplici, professionisti, studi associati).  L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per le imprese in contabilità semplificata l’obbligo di comunicazione sussiste solo se le stesse sono dotate di un conto corrente dedicato alla gestione dell’impresa.

CHE COSA VA COMUNICATO: Per quanto riguarda le società, vanno comunicati solo i finanziamenti effettuati dai soci persone fisiche, e non persone giuridiche (società).

Per le ditte individuali, invece, occorre effettuare la comunicazione dei finanziamenti effettuati dai familiari dell’imprenditore (a tal fine rilevano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, ai sensi dell’art. 5 c. 5 del TUIR). Non vanno comunicati i finanziamenti che l’imprenditore individuale ha effettuato verso la propria ditta individuale.

Vanno comunicati soltanto i finanziamenti che nella loro totalità superano i 3.600 € nell’arco dell’anno. Questo limite va verificato riguardo alla posizione del singolo socio o familiare.

Vanno comunicati tutti i finanziamenti che superano il limite suddetto, indipendentemente dal fatto che la società abbia provveduto a rimborsarli o meno.

Sono esclusi i finanziamenti o le capitalizzazioni di cui l’Amministrazione Finanziaria sia già a conoscenza (ad esempio, non va comunicato un finanziamento effettuato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata).

COME SI COMUNICA: La Comunicazione può essere effettuata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

SCADENZA30 Ottobre 2014 (ovvero entro 30 giorni dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi)

SANZIONI: da 206,58 € a 5.164,57 € (ex art. 13 c. 2 DPR 605/1973), ridotte alla metà per dichiarazioni incomplete o inesatte.

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