La stabile organizzazione in Italia è disciplinata dall’art. 162 del DPR 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che la definisce come “…una sede di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato…”.

La disciplina fiscale delle società estere in Italia prevede che queste siano soggette ad imposta qualora producano reddito in Italia attraverso una stabile organizzazione.

Per operare in Italia, una società estera, in relazione agli obiettivi che intende perseguire, può optare per uno dei seguenti tipi di struttura di seguito elencate, che sono tra loro diverse dal punto di vista giuridico e fiscale:
– unità locale priva di autonomia giuridica, con funzione ausiliaria o preparatoria dell’attività dell’impresa; l’ufficio di rappresentanza si concretizza, quindi, come un centro di costo, destinato allo svolgimento dell’attività e privo di potere di rappresentanza.

Dal punto di vista fiscale, l’ufficio di rappresentanza non ha rilevanza ai fini delle imposte dirette e non sconta imposte IRES ed IRAP in Italia; è tenuto alla raccolta della documentazione connessa alle operazioni passive al fine di trasmetterla alla “casa madre” estera.
Ai fini IVA è considerato come un consumatore finale, mentre è soggetto agli adempimenti tipici dei sostituti d’imposta in caso di servizi prestati da professionisti o in presenza di lavoratori dipendenti od agenti.

– entità legale separata, è un soggetto dotato di piena autonomia giuridica, fiscale e contabile, ed è soggetto a tutta la disciplina prevista dallo Stato in cui il soggetto ha residenza; in questo caso è preferibile costituire una società partecipata dalla casa madre al 100%, presumibilmente una Srl.

Tale società partecipata è soggetta a tassazione autonoma in Italia e la società madre paga su eventuali dividendi con l’applicazione delle norme vigente nello Stato in cui risiede la società madre, che disciplinano la doppia imposizione

– nomina di un rappresentante fiscale in Italia oppure identificazione diretta in Italia del soggetto non residente

– la stabile organizzazione, invece, rappresenta una via di mezzo tra le prime due opzioni: non dispone di autonomia giuridica rispetto alla casa madre (che perciò è illimitatamente responsabile per i fatti e gli accadimenti effettuati per il tramite della stabile organizzazione), ma ha piena rilevanza ai fini fiscali.

Può realizzarsi con:

a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio operativo;
d) un’officina;
e) un laboratorio;

Tuttavia, è opportuno puntualizzare che la stabile organizzazione è caratterizzata dai seguenti requisiti: esistenza di una sede fissa di affari nel territorio dello Stato italiano e l’impresa, con stabile organizzazione in Italia, deve esercitare in tutto o in parte la sua attività per mezzo della predetta sede d’affari.

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