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Split payment ai fini IVA – Operazioni con la Pubblica Amministrazione – Inversione dell’obbligo di versamento dell’IVA

La Legge di Stabilità 2015, con l’introduzione dell’art. 17-ter al D.P.R. n. 633/1972, ha istituito l’istituto dello split payment ai fini IVA il cui meccanismo di funzionamento è applicabile alle operazioni fatturate dal 01/01/2015, può essere riassunto come segue:

  • il fornitore emette, nei confronti della Pubblica Amministrazione, una fattura che evidenzia, secondo l’ordinario meccanismo delle rivalsa, l’addebito dell’imposta;
  • il cliente (Comune, Provincia, Ministero, ecc), anziché pagare al proprio fornitore l’intero importo evidenziato sul documento, provvederà a pagare solo l’imponibile, mentre tratterrà l’Iva, la quale andrà versata direttamente all’Erario secondo le regole previste in un decreto di prossima emanazione.

Lo split payment ai fini IVA non trova applicazione in tutte le situazioni in cui un operatore economico ha come controparte un soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione.

Il secondo comma, infatti, stabilisce un esonero per “… i compensi per le prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”. Le ritenute a cui il Legislatore fa riferimento sono le ritenute a titolo di acconto.(anche se non pochi dubbi sono sorti circa l’interpretazione della norma che è stata formulata in maniera, come al solito, piuttosto ambigua. Si attendono chiarimenti ufficiali. n.d.r.).

Ciò detto, un professionista che emette una fattura nei confronti di un Ente Pubblico (l’avvocato che difende un ente o il professionista che svolge l’attività di revisore per il Comune) non sarà interessato dallo split payment ai fini IVA e l’Ente committente gli pagherà, oltre al corrispettivo, anche la relativa imposta addebitata.

Conseguentemente, a tali prestazioni risulterebbe ancora applicabile l’art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972, con imposta che dovrà essere versata all’Erario da parte del professionista, ma solo al momento in cui incasserà la fattura emessa, fatta salva la possibilità, da parte del cedente / prestatore, di assoggettare l’operazione ad esigibilità immediata.

Per la corretta applicazione dello split payment ai fini IVA non esitare a chiederci un parere gratuito, un esperto ti risponderà gratuitamente.

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