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Ritenuta acconto professionisti – Obblighi contributivi e fiscali

Avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, architetti, ingegneri, geometri e consulenti di ogni tipo rientrano tutti nella categoria dei lavoratori autonomi definiti professionisti.

Ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile e dell’art. 53 del TUIR, il professionista è colui che esercita per professione abituale un’attività di lavoro autonomo a contenuto artistico o professionale, senza vincoli di subordinazione e con la prevalenza del proprio lavoro sul capitale investito.

Vediamo in estrema sintesi i principali obblighi contributivi e fiscali in capo al professionista, dal momento in cui decide di intraprendere la propria attività professionale:

1. CHIEDE L’ATTRIBUZIONE DI UNA PARTITA IVA (presso qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o telematicamente, anche mediante un intermediario abilitato come un Commercialista) E SCEGLIE QUALE REGIME CONTABILE ADOTTARE (contabilità semplificata o ordinaria). Se ne ha i requisiti può decidere di rientrare in un regime agevolato come quello dei “Minimi” dal 2015 regime forfettario.

2. SI ISCRIVE ALLA CASSA PREVIDENZIALE DI CATEGORIA o in mancanza di questa ALLA GESTIONE SEPARATA INPS.

3. comincia a svolgere la propria attività ed emette regolare FATTURA nel momento in cui percepisce i compensi. Infatti, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/1972, il professionista emette fattura solo nel momento in cui incassa il compenso; a conclusione della prestazione professionale, egli può emettere un avviso di notula o una fattura proforma con la quale informa il cliente circa l’importo da corrispondergli. Se emettesse la fattura prima del pagamento, ai fini del reddito il principio di cassa comunque si dovrà rispettare, ai fini IVA invece l’obbligo del versamento sorgerà subito.

Se il cliente al quale si sta fatturando è un soggetto titolare di partita IVA, ovvero comunque un sostituto d’imposta (ente non commerciale, associazione, ONLUS, etc.) questi dovrà operare la ritenuta acconto professionisti per cui l’imponibile (solo imponibile se iscritto a cassa di previdenza ovvero imponibile più rivalsa contributo alla gestione separata se non iscritto) esposto in fattura va assoggettato a ritenuta d’acconto, pari al 20% (se il cliente è un privato questi non oprererà la ritenta acconto professionisti in quanto non sostituto d’imposta, e di conseguenza la ritenuta non va applicata).

Per quanto riguarda l’aspetto contributivo, se il professionista è iscritto ad una Cassa Professionale, applica in fattura il contributo integrativo previsto dal regolamento della Cassa; se invece è iscritto alla Gestione Separata INPS, può esporre in fattura la cosiddetta “rivalsa INPS“, pari al 4% dei compensi lordi. La prima non costituirà reddito per il professionista, mentre la seconda si (per questo l’ultima andrà assoggettata a ritenuta d’acconto). D’altro canto i contributi integrativi dovuti alla cassa di previdenza professionale non saranno deducibili dal reddito mentre tutti quelli corrisposti alla gestione separata dell’INPS saranno deducibili.

Per un modello di fattura di professionista con ritenuta d’acconto, clicca qui.

4. PRESENTA LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, VERSA L’IRPEF E I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI a seconda del proprio inquadramento previdenziale.

Ai sensi dell’art. 54 del TUIR i redditi del professionista vengono determinati in base al principio di cassa: i compensi formano reddito imponibile nell’esercizio in cui vengono percepiti e i costi – se inerenti all’esercizio della professione – sono deducibili nell’esercizio in cui vengono pagati (con l’eccezione dei beni strumentali, il cui costo può essere ammortizzato in più esercizi).

Infine, il professionista sarà soggetto passivo ai fini l’IRAP se possiede il requisito dell’autonoma organizzazione.

Se hai bisogno di approfondimenti ovvero di un preventivo compila il form che segue:

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