Home Articoli Avvocato Online Esdebitazione cancellare debiti con banche e con Equitalia

Con la legge n. 3/2012, successivamente modificata con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento una procedura di componimento della crisi/esdebitazione destinata a tutti questi soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare.
La richiamata normativa ha definito, tre diversi modelli procedurali a seconda che l’istante sia un consumatore o un soggetto comunque non fallibile e specificatamente:

1 procedura di sovraindebitamento del debitore “non fallibile”, che prevede da parte del debitore la proposta di un accordo che dovrà essere approvato dal 60% dei creditori

2 procedura di sovraindebitamento del consumatore, ovvero la persona fisica che ha debiti esclusivamente per motivi diversi all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. In questa ipotesi non è richiesto che il piano sia approvato dai creditori.

3 procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, che prevede la liquidazione di tutti i beni del debitore salvo quelli impignorabili.

Le suddette procedure consentono pertanto al consumatore o ad altri soggetti esclusi dalle procedure fallimentari, di porre rimedio alla propria situazione di “sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, nonché la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
Per l’attivazione di una delle richiamate procedure è quindi necessario dapprima la predisposizione di un piano/accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione del proprio patrimonio e il coinvolgimento di un organismo apposito o a un professionista abilitato (avvocato), che dovrà pronunciarsi sulla fattibilità del piano/accordo e sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, e successivamente il ricorso al Tribunale a cui sottoporre l’accordo o piano di ristrutturazione dei debiti e la successiva omologazione.
La legge in esame prevede inoltre che con l’omologazione dell’accordo/piano da parte del Giudice sospenda ogni azione esecutiva dei creditori nei confronti dei beni del debitore e che, dal deposito della proposta di accordo o del piano, siano sospeso il decorrere degli interessi legali.
Si rileva infine come terminata con successo la procedura (che dovrà aver una durata non inferiore a 4 anni), il debitore potrà accedere alla esdebitazione, ovvero lo stesso sarà libero dai debiti non ancora soddisfatti e potrà avere un nuovo inizio.

sbriglio
Avv. Giuseppe Sbriglio

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