Home Articles Fisco MOSS IVA DAL 2015 – Servizi B2C in Europa

Dal 1°gennaio 2015, le prestazioni di servizi di e-commerce, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione rese da un soggetto passivo italiano stabilito in Italia, nonché dai soggetti passivi extra Ue senza stabile organizzazione, che scelgono di identificarsi in Italia, ad un privato consumatore comunitario si considereranno effettuate nello Stato in cui il fruitore del servizio è stabilito.

Sino al 31/12/2014 alle operazioni come sopra identificate verranno applicate le “vecchie” regole previste dall’art.7-ter comma 1, lettera b) del D.P.R.633/1972 inerenti le prestazioni B2C che considerano l’operazione rilevante nello Stato in cui è stabilito il prestatore.

Un esempio pratico per mettere in evidenza l’effetto del cambiamento è il seguente: sino al 31/12/2014 la cessione di un software da una società italiana a un privato spagnolo avveniva con l’applicazione dell’IVA italiana a decorrere dal 01/01/2015 verrà applicata l’imposta spagnola.

In conseguenza della modifica del luogo della prestazione, le imprese che erogano i servizi in esame a consumatori finali UE dovranno assoggettarli a tassazione nei vari paesi in cui sono stabiliti i destinatari, con applicazione dell’aliquota IVA prevista e con l’osservanza degli adempimenti previsti in ciascuno di tali paesi.

Questo significa per il prestatore l’apertura di una “gestione IVA” in ognuno degli Stati membri nei quali l’impresa è debitrice dell’imposta, previa apertura, in ciascun paese, di un numero identificativo mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta.

La complessità del sistema IVA così come appena descritta rappresenterebbe un ostacolo per chi vuole porre in essere affari all’interno dell’Unione Europea.

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento direttoriale n°122854 del 30 settembre 2014 ha definito le modalità operative per aderire al regime IVA del mini sportello unico (MOSS) prevedendo dal 1° ottobre, la possibilità, per le imprese che prestano servizi di e-commerce, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione a privati consumatori, di registrarsi via internet sul sito dell’Agenzia delle Entrate al mini sportello unico  in Italia (MOSS, acronimo di “mini one stop shop”).

La registrazione al MOSS permetterà a queste imprese di poter prestare, dal 1° gennaio 2015, i propri servizi ai consumatori comunitari senza dover aprire una posizione Iva negli altri stati membri.

Lo sportello unico (MOSS) rappresenterà dunque una soluzione che permetterà di eliminare ogni tipo di ostacolo agevolando gli scambi tra i paesi comunitari.

Sono escluse dal regime speciale sino ad ora descritto le seguenti prestazioni alle quali saranno applicabili le ordinarie procedure di applicazione dell’imposta:

  1. prestazioni rese da soggetti stabiliti fuori dell’Ue a privati consumatori dell’Ue, che sono invece tassate nel paese membro in cui è stabilito il destinatario (art. 7-sexies, lettera f, D.P.R.633/72);
  2. prestazioni rese a consumatori stabiliti fuori dell’Ue, che sono escluse dall’applicazione dell’imposta (art. 7-septies, lettera i, D.P.R.633/1972).

Le norme comunitarie che modificano la territorialità delle prestazioni di servizi e-commerce, nonché di telecomunicazione e di teleradiodiffusione rese a un consumatore comunitario non sono state ancora recepite dal nostro ordinamento, si presume che entro la fine dell’anno venga pubblicato in GU un decreto legislativo che recepirà tali norme all’interno del D.P.R.633/1972.

Alla luce delle considerazioni sino ad ora fatte, se sei un soggetto che presta servizi di e-commerce, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione che vuole farsi trovare preparato al cambiamento, inviaci un quesito e insieme eviteremo che un possibile cambiamento normativo possa tradursi in una limitazione allo svolgimento della tua attività.

Maria Bulfaro
Dr.ssa Maria Bulfaro

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